Cessione dei crediti
Un fenomeno sempre più diffuso nell’economia attuale è la cessione dei crediti in blocco ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130.
Frequentemente i clienti delle banche con rapporti bancari in mora, ricevono comunicazioni provenienti da soggetti terzi rispetto alla banca originaria, con cui viene comunicato loro che il credito in questione è stato ceduto ad una società terza che gestirà il recupero del suddetto credito direttamente o tramite società incaricate.
Cessione e recupero crediti
Trattasi appunto di cessione che avviene all’insaputa del cliente, il quale si ritrova come interlocutore una società terza (c.d. cessionaria del credito, anche nota come società “veicolo” e/o società di cartolarizzazione). Trattasi di società che spesso hanno sedi in paesi esteri, un patrimonio sociale irrisorio e “separato dal resto del patrimonio sociale”. Ovvero i crediti oggetto di cessione, pur divenendo formalmente di proprietà della società veicolo, non entrano a far parte del patrimonio di quest’ultima, bensì di un patrimonio “separato”, aggredibile solo dai portatori dei titoli derivanti dal processo di cartolarizzazione. In altre parole, ai clienti delle banche (debitori ceduti) sono precluse le eccezioni o le domande giudiziali verso il cessionario fondate su crediti nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso. Trattasi di aspetti che rendono le azioni verso le cessionarie particolarmente complesse, anche perché frequentemente le società di cartolarizzazione affidano le attività operative di recupero del credito ad ulteriori società terze, c.d. “servicer”, il che significa spesso svolgere attività difensive nei confronti di due o più controparti.
In questi casi sorgono infatti molteplici problematiche tra cui, prima di tutto, la prova concreta che il rapporto sia stato effettivamente ceduto e che il soggetto che avanza la richiesta di pagamento sia effettivamente legittimato a richiederlo, oltre ad incertezze giurisprudenziali che ancora non si sono completamente risolte. A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che si discute da tempo se per dimostrare l’avvenuta cessione sia o meno sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 385/1993 e il mero rinvio alla pagina web contenuto nell’avviso di cessione, o se sia invece necessario produrre l’intero contratto di cessione.
Assistenza legale
Lo Studio Associato Grasselli – Boggiani offre assistenza giudiziale e stragiudiziale nei confronti delle cessionarie del credito e degli ulteriori “servicer” incaricati del recupero del credito ceduto.




